Assicurazione obbligatoria per circolare
Assicurazione obbligatoria per circolare: in Svizzera nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche, se non è stata stipulata un’assicurazione per la responsabilità civile conforme alle disposizioni.
L’assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge, almeno in tutti gli Stati nei quali la targa svizzera vale come attestato di assicurazione.
Possono essere escluse dall’assicurazione:
-
le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge
-
le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui
-
le pretese per danni materiali, dei quali il detentore non è civilmente responsabile secondo la presente legge;
-
le pretese per infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l’assicurazione prescritta nell’articolo 72.
(art. 63 SVG)
Minimi d’assicurazione
Il Consiglio Federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l’assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali. (art. 64 SVG)