Licenza per allievo conducente e idoneità alla guida
Licenza per allievo conducente
La licenza per allievo conducente è rilasciata se colui che la richiede
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supera l’esame teorico
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dimostra di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore:
– per i conducenti professionali di veicoli a motore: mediante un certificato di un medico di fiducia
– dagli altri conducenti di veicoli a motore: mediante un esame della vista riconosciuto e una dichiarazione personale sul proprio stato di salute (art.14 SVG)
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L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solamente se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova, corrispondente alla categoria del veicolo usato
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L’accompagnatore si impegna affinché l’esercizio si svolga con sicurezza e l’allievo non contravvenga alle leggi sulla circolazione
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Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente (art. 15 SVG)
Idoneità alla guida:
I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre.
È idoneo alla guida chi:
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ha compiuto l’età minima per condurre quel veicolo
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ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore
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è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore
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per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le leggi e di avere riguardo per i terzi.
È capace di condurre chi:
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conosce le norme della circolazione
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sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre
(Art 14. SVG)