Licenze di circolazione svizzere, tutto ciò che c’è da sapere
Di seguito trovate alcuni norme presenti nella Legge federale sulla circolazione stradale inerenti le licenze di circolazione svizzere che è importante conoscere.
1) I veicoli a motore e i rispettivi rimorchi, per essere ammessi alla circolazione stradale, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe ufficiali (art. 10 SVG).
2) Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre, chi invece sta imparando a guidare deve possedere la licenza per allievo conducente (art. 10 SVG).
3) Il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle ai rispettivi organi di controllo se le richiedono. La stessa norma vale anche per i permessi speciali (art. 10 SVG).
4) La licenza di circolazione è rilasciata dall’organo competente solo se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (art. 11 SVG).
5) La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:
il veicolo è stato sdoganato o esonerato da quest’ultimo
il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’imposta sull’imposizione degli autoveicoli
e la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo sono state interamente pagate (veicoli pesanti) e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa. (art. 11 SVG).
Inoltre se un veicolo è trasferito in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.